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È la prima Associazione nata in Italia che si occupa del problema dell’autismo. Nasce a Roma il 3 novembre 1983 con lo scopo di associare genitori, parenti e tutori di soggetti affetti da psicosi e disturbi della comunicazione. L’Arpa si propone di creare servizi per promuovere un’azione di informazione culturale, sociale e politica riguardo le psicosi e l’autismo. L’Associazione, già affiancata da alcuni Organismi Nazionali e Internazionali interessati all’argomento, ha tra gli obiettivi principali, quelli di favorire la ricerca ed ovviare a soluzioni il più possibile concrete, il problema dei soggetti affetti da autismo e psicosi.
redazionale







Statuto








ARPA
Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo

SEDE CENTRALE: Via del Mascherino, 90
00193 Roma
Tel.(06) 6280728-66165298

STATUTO

ARTICOLO 1


Denominazione e SedeE' costituita “l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo “(ARPA)”, con sede in Roma.

 

ARTICOLO 2


Durata
L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

 

ARTICOLO 3

Scopi
L'Associazione ha i seguenti scopi
a)associare parenti e tutori dei soggetti autistici e/o affetti da psicosi e comunque affetti da disturbi della comunicazione. Si intendono soggetti con autismo quelli affetti da autismo puro o di impianto, quando l'autismo è una componente impiantata su altre tipologie di handicap;
b) promuovere la ricerca scientifica relativamente a tali affezioni attraverso la costituzione di gruppi sperimentali;
c)promuovere e gestire servizi per la cura, riabilitazione e integrazione in favore dei soggetti stessi e delle loro famiglie;
d) favorire in Italia ed in Europa l'evoluzione dei testi legislativi concernenti la vita dei soggetti assistiti e delle loro famiglie;
e) stabilire e promuovere ogni scambio ed assicurare ogni forma rappresentativa necessaria;
f) sviluppare la conoscenza degli attuali strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire soggetti affetti da autismo e psicosi;
g) promuovere la preparazione del personale, anche mediante la creazione di scuole per operatori idonei per i soggetti in discorso;
h) diffondere e favorire le conoscenze circa la natura, il trattamento, la prevenzione e la diagnosi precoce dell'autismo e della psicosi.

 

ARTICOLO 4

 

SociComponenti dell'Associazione sono:
a) Soci effettivi. Sono soci effettivi, iscritti in apposito Albo, i soci fondatori della “A.R.P.A.” ed i soci ordinari, particolarmente attivi e benemeriti nel perseguimento degli scopi della Associazione, nominati effettivi con deliberazione del Comitato direttivo.
b) Soci Ordinari. Sono soci ordinari i parenti, i tutori e gli affiliati dei soggetti psicotici ed autistici, non più di due per ogni soggetto.
c) Soci amici. Sono soci amici le persone fisiche, giuridiche e le associazioni particolarmente attive ed interessate, nel campo scientifico o sociale, ai problemi della psicosi e dell'autismo.
d) Soci onorari. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e le associazioni che abbiano reso notevoli servigi alla Associazione.
Sia i soci amici che i soci onorari possono essere nominati soci effettivi con deliberazione del Comitato Direttivo.
Gli aspiranti a far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari debbono farne domanda al Comitato direttivo, il quale l'accoglie, previo accertamento dei requisiti richiesti; i soci onorari diventano tali per deliberazione dell'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.
Cessano di far parte dell'Associazione i dimissionari, gli associati effettivi ed ordinari che non versano il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, i dimessi per deliberazione dell'Assemblea.

 

ARTICOLO 5


Fondo comune e fondi d'esercizioIl fondo comune è costituito.
– dalle elargizioni, sovvenzioni, contributi, donazioni,lasciati disposti in favore dell'Associazione.
– I fondi d'esercizio sono costituiti:
– dalle quote associative annuali;
– dalle rendite del fondo comune;
– da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il fondo comune;
– da una eventuale quota del fondo comune sino ad un massimo del 50% dell'ammontare del fondo stesso all'inizio dell'esercizio.

 

ARTICOLO 6


Organi Associativi
Gli organi dell'Associazione sono:
- l' Assemblea;
– il Comitato Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei revisori dei conti;
– il Collegio dei probiviri.
Le cariche associative hanno la durata di 5 anni, sono gratuite, sono elettive e sono riservate ai soci effettivi. Un membro del Collegio dei revisori dei conti, professionalmente qualificato, può essere estraneo all'Associazione e può essere retribuito. Il Presidente del Comitato Direttivo è membro di diritto del successivo Comitato Direttivo.

 

ARTICOLO 7


Assemblea
L'Assemblea è costituita dai soci effettivi e dai soci ordinari, questi ultimi iscritti da almeno tre anni, in regola con il versamento del contributo annuale, ognuno dei quali può essere delegato da non più di altri due soci ordinari o effettivi. I soci amici e quelli onorari partecipano all'assemblea senza diritto di voto.
L'Assemblea si riunisce in Roma, in via ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, su convocazione del comitato direttivo inviata, con lettera raccomandata contenente l'Ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, con le formalità di quella ordinaria, ogni volta che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta richiesta, corredata dall'Ordine del giorno, da almeno un quinto dei soci effettivi e di quelli ordinari aventi diritto al voto.

 

ARTICOLO 8

 

segue: Assembleal'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, elegge il proprio Presidente ed uno o più Segretari e scrutatori secondo opportunità; il Presidente, come dianzi assistito, prima di dare inizio ai lavori, verifica quanto attiene alla regolarità della convocazione ed ai poteri dei partecipanti, facendone constare a verbale. L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci effettivi ed ordinari e, in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, con la partecipazione di qualsiasi numero di soci effettivi ed ordinari.
L'Assemblea delibera ad alzata di mano a maggioranza semplice dei voti dei soci partecipanti aventi diritto al voto, fatta eccezione per le modifiche statuarie, che saranno disposte a maggioranza dei ¾ dei partecipanti e per l'elezione delle cariche sociali che viene operata a scrutinio segreto o per acclamazione.

 

ARTICOLO 9


segue: Assembleal'Assemblea:
– elegge ogni 5 anni gli organi associativi di cui all'Articolo 6;
– delibera sul rendimento dell'anno decorso, sul conto preventivo dell'anno in corso e sulla relazione programmatica predisposti dal Comitato Direttivo;
– delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto associativo;
– delibera sul contributo annuale dovuto dai soci effettivi ed ordinari;
– delibera sulla nomina dei soci onorari proposti dal Comitato direttivo;
– delibera la esclusione del socio responsabile di comportamenti incompatibili con l'appartenenza
all'Associazione, su proposta del Collegio dei probiviri e sentito l'interessato;
– delibera sull'istituzione di altri eventuali organi temporanei o permanenti dell'Associazione, determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento;
– delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso, e delibera altresì sui criteri per la devoluzione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione.

 

ARTICOLO 10


Comitato DirettivoIl Comitato Direttivo è composto di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea fra i soci effettivi. Il Comitato direttivo eletto può nominare altri due membri che ricoprano cariche nell'Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici in rapporto con i problemi dei soggetti psicotici ed autistici.
Il Comitato resta in carica 5 anni; i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. IL Comitato si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi, e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno, su convocazione dello stesso Presidente.
Il Comitato si riunisce straordinariamente anche su richiesta scritta, contenente l'Ordine del giorno, inviata al Presidente a firma di almeno due membri del Comitato stesso.
Il Comitato può pronunciare la decadenza dei suoi membri che non intervengano senza giustificato motivo atre riunioni consecutive.
I membri del Comitato che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare sono sostituiti da soci effettivi indicati per cooptazione all'unanimità dai membri restanti,o,diversamente,sono eletti da un'assemblea straordinaria appositamente convocata,o,al più tardi, dall'Assemblea ordinaria dell'anno successivo alla cessazione.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese col voto favorevole di almeno tre componenti del Comitato; le votazioni sono palesi tranne che per le cariche nel Comitato e per le questioni personali, nei quali casi sono segrete.

 

ARTICOLO 11


segue: Comitato Direttivo
Il Comitato:
– convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
– provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
– redige il programma annuale di attività,il rendiconto dell'anno decorso ed il conto preventivo di quello in corso e l sottopone all'assemblea per l'approvazione;
– delibera la costituzione di nuove sezioni in altre parti d'Italia.

 

ARTICOLO 12

 Presidente del Comitato direttivoIl Presidente del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione,convoca e presiede il Comitato Direttivo e ne attua le deliberazioni; in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Membro più anziano del Comitato.

ARTICOLO 13


Collegio dei revisori dei contiIl Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti ogni quinquennio dall'Assemblea, due dei quali debbono essere soci effettivi. Il terzo può essere estraneo all'Associazione purché professionalmente qualificato per la sua funzione e può essere retribuito. Egli sarà presidente del
Collegio, diversamente il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Collegio che per qualsiasi ragione siano venuti a cessare son sostituti con le stesse modalità previste per il Comitato Direttivo.
Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto associativo, accerta la regolarità delle scritture contabili e la loro rispondenza ai fatti della gestione, esamina il
rendiconto dell'anno decorso ed il conto preventivo di quello in corso e ne riferisce all'assemblea.
Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, su convocazione del Presidente del Comitato, come per i membri del Comitato stesso.


ARTICOLO 14

Il Collegio dei probiviriIl Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 15


In deroga all'articolo 9 del presente Statuto, il primo Comitato Direttivo ed il primo Collegio dei revisori dei conti vengono nominati nell'atto costitutivo e durato in circa 5 anni, Nel caso che alla scadenza l'assemblea ritenga di non eleggere il Collegio dei revisori dei conti, le funzioni di tale organo dovranno essere affidate per non più di un quinquennio ad un professionista designato dall'Assemblea a maggioranza semplice.